Similmente a quanto accaduto in Italia nel corso degli ultimi mesi, anche il Governo francese si è trovato a fronteggiare le conseguenze dell’epidemia COVID-19 e ha dovuto porre in essere misure di sostegno immediato a supporto non solo del sistema sanitario nazionale ma, altresì, delle imprese e del tessuto economico sociale.

A tale riguardo, il Governo francese ha introdotto previsioni per certi versi in linea con quelle assunte in Italia, stabilendo che le imprese colpite dalle conseguenze dell’epidemia ed in ragione della stessa costrette a ridurre o sospendere la propria attività o la forza lavoro impiegata possano:

1. Ricorrere al differimento, fino a tre mesi, del pagamento dei contributi previdenziali e / o fiscali (URSSAF, imposte dirette) senza incorrere in alcuna sanzione; è previsto, inoltre, che, nelle situazioni più difficili, l’impresa interessata possa richiedere l’applicazione di un piano per il pagamento differito degli oneri fiscali e, nei casi di maggiore criticità, richiedere anche l’applicazione di sconti sulle imposte dirette. Tali ultime e più incisive misure sono, tuttavia, decise solo a seguito di uno specifico esame individuale delle richieste.

2. Richiedere il differimento del pagamento di canoni di locazione, acqua, gas ed elettricità. Tale misura è stata introdotta unicamente a favore delle piccole imprese, dei lavoratori autonomi, professionisti, microimprenditori e commercianti, che non impieghino più di 10 dipendenti e che nell’ultimo esercizio fiscale abbiano registrato un fatturato inferiore ad 1 milione di euro (oppure, in caso di esercizio non ancora chiuso, un fatturato medio mensile non superiore ad Euro 83.333 fino al 29 febbraio 2020).

3. Accedere ad un fondo di solidarietà finanziato dallo Stato e dalle Regioni, al fine di ricevere un contributo fino ad Euro 1.500; tale contributo spetta ai soggetti di cui al punto 2 che precede e che: (i) siano stati chiusi al pubblico tramite provvedimento amministrativo, pur eventualmente mantenendo attività di asporto o servizio a domicilio, oppure (ii) abbiano subito nei mesi di marzo e/ o aprile 2020 una perdita di fatturato di almeno il 50% rispetto allo stesso periodo del 2019.

4. Beneficiare di finanziamenti garantiti direttamente dallo Stato francese. In particolare è stato previsto che fino al 31 dicembre 2020, le imprese di qualsiasi dimensione, indipendentemente dalla forma giuridica delle stesse e ad eccezione di società immobiliari, istituti di credito e società finanziarie, possano richiedere al proprio istituto di credito di riferimento un prestito garantito dallo Stato per sostenere il proprio flusso di cassa. L’ammontare del finanziamento potrà rappresentare fino a 3 mesi di fatturato 2019 o due anni di buste paga per le società innovative o società create a partire dal 1° gennaio 2019. Nessun rimborso sarà richiesto il primo anno; la società potrà quindi scegliere di ammortizzare il prestito per un periodo massimo di cinque anni.

5. Ricorrere all’istituto della mediazione creditizia per ottenere sostegno da parte dello Stato e della Banca di Francia nella negoziazione, con la propria banca, di una riprogrammazione dei crediti bancari.

6. Ricorrere al sistema di disoccupazione parziale (“activité partielle”), che è stato semplificato e rafforzato ed è assimilabile, per certi aspetti, alla cassa integrazione italiana; attraverso tale dispositivo, le imprese costrette all’interruzione o alla riduzione della propria attività, pagano ai dipendenti non occupati un compenso pari al 70% della retribuzione lorda delle ore non lavorate e ne ottengono, successivamente, il rimborso da parte dello Stato. L’importo del rimborso corrisposto dallo Stato non può tuttavia superare Euro 31,98 per ciascuna ora non lavorata, corrispondente al 70% della remunerazione minima (SMIC) lorda oraria moltiplicata per 4,5 (Euro 10,15 X 4,5= Euro 45,67). Per questa ragione, per i dipendenti inattivi che percepiscono da contratto una remunerazione oraria superiore a 4,5 volte lo SMIC, resta a carico dell’impresa la differenza tra l’importo del compenso versato al dipendente (70% della retribuzione lorda delle ore non lavorate) e quello dell’indennizzo massimo ottenibile dallo Stato (Euro 31,98/ora); i dipendenti con salario non superiore al minimo legale hanno diritto a ricevere un compenso dall’impresa pari al 100% della remunerazione delle ore non lavorate.

7. Negli appalti pubblici, il Coronavirus viene riconosciuto quale causa di forza maggiore; di conseguenza, nessuna penalità di ritardo può essere applicata in relazione a contratti conclusi con le autorità centrali o locali.

8. Beneficiare di un piano di sostegno per le società esportatrici francesi. Tale piano di emergenza consente di sostenere le società esportatrici di fronte alle conseguenze immediate della crisi, in particolare garantendo il loro flusso di cassa ed assicurandone il supporto a livello internazionale dopo la crisi. Il piano si rivolge in particolare alle PMI e alle società a media capitalizzazione.